• 17/01/2025

Il decreto semplificazioni e le misure per la ripartenza economica, in materia di contratti pubblici

 Il decreto semplificazioni e le misure per la ripartenza economica, in materia di contratti pubblici

Col Decreto Semplificazioni si introduce una serie di norme derogatorie del Codice dei contratti pubblici, con riferimento alle procedure di aggiudicazione dei contratti sotto e sopra soglia europea. Ecco le principali novità.

Al fine di mettere in campo misure per incentivare la ripartenza economica con il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, il legislatore è intervenuto in maniera particolarmente incisiva sulla materia dei contratti pubblici.

In particolare il decreto prevede una serie di norme derogatorie del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), con riferimento alle procedure di aggiudicazione dei contratti sotto e sopra soglia europea.

Tra le novità di maggior rilievo merita segnalare l’introduzione di un regime transitorio applicabile alle procedure indette sino al 31 dicembre 2021, concernenti contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

In estrema sintesi, in deroga agli articoli 36 e 157 del Codice dei contratti pubblici, per tali procedure, è stata introdotta la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto ove aventi ad oggetto lavori di importo inferiore a 150 mila euro e servizi e forniture – ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, nonché attività di progettazione

• di importo inferiore a 75mila euro ed alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, ove aventi ad oggetto servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia europea.

Sempre nell’ottica di una effettiva accelerazione della definizione dei procedimenti, il decreto ha poi individuato in 2 mesi dalla data di avvio del procedimento, il termine entro cui la stazione appaltante deve procedere all’aggiudicazione o all’individuazione definitiva del contraente e ha previsto che il mancato rispetto di tale termine, nonché la mancata tempestiva stipulazione del contratto o anche il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale del Responsabile Unico del Procedimento.

Al fine di garantire maggiore concorrenza e rotazione degli inviti, sebbene, comunque, si tratti di procedure, quelle negoziate, che per definizione sono a concorrenza limitata non essendo consentito a tutti gli operatori qualificati di poter partecipare, in sede di conversione in legge del decreto è stato introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di dare comunque evidenza dell’avvio delle procedure negoziate in parola tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

Non vi è dubbio che la dichiarata finalità di semplificazione con specifico riguardo alle procedure sotto soglia sembra raggiunta almeno per quanto riguarda lo sfoltimento delle tipologie di affidamento, che passano dalle originarie quattro (affidamento diretto, affidamento diretto previa consultazione del mercato, procedura negoziata senza pubblicazione di bando e procedura aperta) alle attuali due (affidamento diretto e procedura negoziata senza pubblicazione di bando).

Non resta pertanto che attendere il corso del tempo per verificare se le modifiche introdotte dal legislatore risulteranno effettivamente idonee a conseguire la semplificazione tanto attesa.

Alfonso Viscusi

Avvocato

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