• 17/01/2025

Decreto ristori: agevolazioni alle aziende interessate dalle restrizioni governative

Il D.L. n. 127 del 28 Ottobre 2020 – ormai meglio conosciuto come “Decreto Ristori” – ha introdotto tutta una serie di misure a sostegno delle imprese soggette alle recenti restrizioni decise dal Governo al fine di fronteggiare la seconda ondata della pandemia Covid. Tra queste la sospensione contributiva e la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione per i codici Ateco soggetti alle misure restrittive del Governo

Tra le misure più interessanti introdotte in ambito lavoristico e fiscale dal decreto troviamo senz’altro quella che prevede la sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali Inps e assicurativi Inail di competenza del mese di novembre 2020 (art. 13) nonché quella che estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 8).

Comune è l’ambito soggettivo di applicazione delle norme.

Entrambi i benefici si applicano, infatti, alle sole aziende e datori di lavoro interessati dalle restrizioni governative e rientranti tra quelli elencati nell’apposita tabella dei codici Ateco allegata al Decreto cui si rinvia per il dettaglio (es. settori ristorazione, turismo, ricettività, cultura, sport).

Diverso l’ambito oggettivo di applicazione delle due agevolazioni.

L’art. 13 concede, infatti, ai datori di lavoro come sopra individuati la possibilità di sospendere il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL dovuti al 16 dicembre 2020 per il mese di Novembre 2020 e di poter optare per il loro il versamento senza interessi né sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure anche in 4 rate sempre a partire dal 16 marzo 2021. Circa quest’ultima possibilità viene specificato che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. L’art. 8 concede, invece, alle sole imprese richiamate nell’allegato A del Decreto la proroga per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito d’imposta già previsto dal precedente Decreto Rilancio per i mesi di aprile maggio e giugno. L’agevolazione spetterà a tutte le su indicate imprese indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (anno 2019) ma che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. In concreto, consisterà in un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone o al 30% (50% per le strutture ricettive) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o d’affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito potrà essere fruito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione conF24 successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (codice tributo “6920”); al posto dell’utilizzo diretto si può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Leonardo Germinara

Consulente del lavoro

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