• 14/02/2025

Contratti di lavoro: nuovi adempimenti per i datori di lavoro?

 Contratti di lavoro: nuovi adempimenti per i datori di lavoro?

Lo scorso 13 agosto è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto Trasparenza” (D.Lgs 104/2022) che regola il diritto all’informazione nel rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro subordinato, in ottemperanza a una direttiva europea.

Tale provvedimento ha sollevato in un primo momento molte polemiche da parte degli addetti ai lavori per l’appesantimento burocratico che pareva comportare.

Ad alleggerire la situazione è intervenuta tempestivamente una circolare dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (circ. 4/2022) che dà spazio  a una semplificazione di tali obblighi incombenti sui datori di lavoro.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il Decreto Trasparenza e infine come l’Ispettorato ha quasi azzerato tali adempimenti.

Obblighi previsti

In base alla nuova norma il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore al momento dell’assunzione le seguenti informazioni:

  1. a) identità delle parti;
  2. b) il luogo di lavoro;
  3. c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  4. d) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
  5. e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
  6. f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
  7. g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
  8. h) la durata del periodo di prova, se previsto;
  9. i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  10. l) la durata del congedo per ferie, nonchè degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
  11. m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  12. n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  13. o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonchè le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
  14. p) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  15. q) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Tempi e modalità dell’obbligo

In base al decreto le informazioni precedentemente elencate devono essere fornite in formato cartaceo oppure elettronico all’instaurazione del rapporto di lavoro tramite consegna:

  1. a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
  2. b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro Impiego (CO).

Qualora tutte le informazioni non fossero contenute in questi documenti, devono essere fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.

 Sanzioni

In caso di denuncia, da parte del lavoratore, del mancato o incompleto assolvimento degli obblighi previsti dal decreto,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Da quanto detto si capisce come la quantità di informazioni da fornire sia davvero onerosa. Vediamo quindi come l’Ispettorato del Lavoro (INL) ha dato con la sua circolare una soluzione al problema.

La trasparenza resa più facile

La circolare INL n. 4/2022 ha specificato che per fornire le informazioni al lavoratore al momento dell’assunzione è  valida la prassi finora attuata del rinvio al  CCNL di riferimento.

Spiega come fare:

  • consegnare il contratto di lavoro o copia della comunicazione al Centro Impiego (CO) per comunicare le principali informazioni richieste dalla legge;
  • per tutte le altre informazioni basterà consegnare contestualmente al lavoratore (o mettere a disposizione secondo la prassi aziendale) una copia del contratto collettivo applicato.

Ricapitolando quindi con le indicazioni dell’Ispettorato si azzera un adempimento, in fase di assunzione dei dipendenti, che in un primo momento sembrava alquanto oneroso.

Giuliana Parzanese 
Sono iscritta all’Albo dei Consulenti del lavoro dal 2013 e ho il mio studio a Prato. Aiuto aziende e lavoratori a gestire con serenità le questioni di lavoro: mi piace semplificare quello che appare troppo “burocratico”. Mi piace anche utilizzare le nuove tecnologie nella mia professione: offro  consulenze on line e utilizzo app che rendono disponibili buste paga e documenti di lavoro, direttamente dal proprio smartphone.Credo molto nelle relazioni umane: accoglienza e gentilezza per me sono valori fondamentali. 
Ufficio – Via della Romita, 73 – 59100 Prato (PO) 
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Giuliana Parzanese

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