Centrale dei rischi: patrimonio di informazioni fornite da banche e società finanziarie

La Centrale dei rischi è ormai uscita da quell’alea di riservatezza percepita, forse non più a ragione, nei confronti della Banca d’Italia. Entrando a pieno titolo nella determinazione del Rating, deve ad ogni costo manifestare ed argomentare peso e valenza non solo al sistema bancario ma anche ai singoli clienti interessati. In estrema sintesi, di cosa si tratta?
Utilizzando le stesse parole dell’Organo di Vigilanza, è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che esse concedono ai loro clienti. La CR comunica mensilmente agli intermediari il debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato. Si sta parlando di esposizioni di cassa e di firma, con evidenza del credito accordato e di quello utilizzato per ciascun tipo di finanziamento.
Non è una in alcun modo una “black list”, intendendo per tale un riferimento esclusivo ai cattivi pagatori, né un archivio dei ritardi di pagamento perché raccoglie informazioni positive e negative. L’iscrizione in CR non determina automatismi di valutazione del merito creditizio della clientela. Proviamo intanto a smitizzare alcuni credo:
- Il mancato pagamento di una rata non determina automaticamente una classificazione negativa (come ad esempio la classificazione a sofferenza);
- Le informazioni CR non certificano l’esposizione della clientela verso il sistema creditizio;
- I dati sono segnalati in base a criteri convenzionali di rappresentazione nel
relativo modello dei dati
A fianco della centrale dei rischi di Banca d’Italia operano anche altri sistemi
di rilevazione centralizzata dei rischi (SIC – Sistemi di informazioni creditizie). Un apposito codice deontologico regola il loro funzionamento.
Gli intermediari utilizzano la CR per svolgere una più corretta valutazione del merito di credito della propria clientela ma anche per impiegare in modo più efficiente le proprie risorse,
migliorare la qualità del portafoglio crediti nonché svolgere al meglio i propri compiti istituzionali (Es: vigilanza sulle banche e gli altri intermediari finanziari, ricerca, conduzione della politica monetaria nell’ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali).
Per la clientela meritevole i benefici sono rappresentati da un più agevole accesso al credito e / o da un accesso a migliori condizioni economiche.
Il soggetto segnalato conserva una serie di diritti:
- Diritto di accesso – ossia il diritto di accedere gratuitamente ai dati CR registrati
a proprio nome (informazioni positive, negative, qualitative, quantitative, informazioni sugli intermediari che hanno prodotto richieste di prima informazione); - Diritto di delegare un soggetto ad accedere ai dati a nome proprio;
- Diritto di riservatezza – oltre agli intermediari partecipanti non è consentito ad altri
soggetti di conoscere le informazioni presenti in CR (tranne magistratura e
casi di legittimazione); - Diritto alla correttezza dei dati – è possibile contestare i dati segnalati qualora gli stessi non siano veritieri e chiederne la rettifica agli intermediari;
- Diritto all’informativa (anche preventiva) – gli intermediari sono tenuti a informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una
banca dati informazioni negative a suo nome. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. Gli intermediari devono anche informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a
sofferenza.
Le richieste di accesso possono essere eseguite per posta elettronica certificata (PEC), posta ordinaria oppure a mano allo sportello della Filiali della Banca d’Italia utilizzando il modulo disponibile sul sito della Banca d’Italia, allegando copia leggibile di un documento di identità valido. La risposta è inviata all’indirizzo postale/PEC indicato o consegnata allo sportello.
Dal 2 ottobre 2020, per le società iscritte nel Registro delle imprese, e che accedono tramite identità digitale (SPID/CNS), è possibile sottoscrivere un servizio di abbonamento per ricevere mensilmente e in automatico i dati CR. Il servizio è gratuito, dura un anno con possibilità di rinnovo o revoca da parte dell’impresa richiedente.
Continua l’attività divulgativa della Banca d’Italia che mette a disposizione know how ed informazioni aggregate di particolare utilità. Queste dovranno integrarsi con quanto già disponibile nel proprio ambito aziendale e fornire all’imprenditore informazioni sempre più “parlanti” in grado di supportarlo al meglio, se non orientarlo, nelle scelte attinenti l’organizzazione della propria impresa.
Non è un caso che la gestione delle informazioni, unitamente all’organizzazione, sia considerata uno dei fattori produttivi più importanti che si affianca a quelli conosciuti da tempo: Capitale e Lavoro. Su Terra e Stato ci sarebbe da discutere, magari in una prossima occasione.