Bonus carburante: breve guida per i datori di lavoro

Lo scorso 14 luglio l’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la circolare n. 27/E, le modalità di erogazione, da parte dei datori di lavoro, del bonus carburante ai propri dipendenti, così come previsto dal D.L. n. 21/2022.
Vediamo le caratteristiche per l’erogazione di questo benefit ai lavoratori che può essere erogato dal datore di lavoro al fine di contenere gli impatti economici dovuti ai maggiori costi derivanti dall’aumento del prezzo dei carburanti.
Il bonus benzina spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti fino ad un massimo di 200 euro (escluse da imposizione fiscale), erogato dai datori di lavoro privati su base volontaria. La scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio può essere effettuata anche ad personam e senza necessità di un preventivo accordo contrattuale.
La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023.
Si ricorda che detti buoni sono erogabili volontariamente dal datore di lavoro e che il valore è escluso da imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, entro l’ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Datori di lavoro
Il soggetto che può erogare i buoni carburante è unicamente il datore di lavoro del settore privato. Sono quindi esclusi dall’agevolazione i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Viceversa, rientrano tra i possibili fruitori dell’agevolazione i dipendenti degli enti pubblici economici, i quali sono assimilati ai dipendenti di datori di lavoro privato.
Lavoratori
I destinatari dei buoni carburante sono esclusivamente i lavoratori dipendenti, così come descritti dall’art. 2094 del codice civile.
La normativa non prevede alcuna distinzione tra le varie tipologie contrattuali presenti in azienda. Sarà quindi possibile erogare i buoni, sino all’ammontare massimo di 200 euro, anche agli apprendisti ovvero ai lavoratori con forme flessibili di lavoro come, ad esempio, ai lavoratori part-time, ai lavoratori a tempo determinato o ai lavoratori intermittenti. L’erogazione non sarà possibile, viceversa, per coloro i quali non hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato come, ad esempio, gli amministratori,i tirocinanti o i collaboratori coordinati e continuativi.
Modalità di erogazione
Il valore erogabile, nell’importo massimo di 200 euro, dovrà riguardare esclusivamente buoni per il rifornimento di carburante per autotrazione. Si tratta quindi di:
– benzina;
– gasolio;
– GPL;
– metano;
– per la ricarica di veicoli elettrici.
La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata come già detto entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato.
Ciò riguarda solamente l’erogazione del buono al dipendente e non il successivo consumo da parte di quest’ultimo, che potrà avvenire anche oltre l’anno 2022.
I buoni potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale.
In merito al costo di acquisto dei buoni carburante, il valore erogato al dipendente rappresenterà un costo per l’ azienda, in quanto, ai fini della tassazione i buoni rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR (esclusione dall’imposizione fiscale).
Giuliana ParzaneseSono iscritta all’Albo dei Consulenti del lavoro dal 2013 e ho il mio studio a Prato. Aiuto aziende e lavoratori a gestire con serenità le questioni di lavoro: mi piace semplificare quello che appare troppo “burocratico”. Mi piace anche utilizzare le nuove tecnologie nella mia professione: offro consulenze on line e utilizzo app che rendono disponibili buste paga e documenti di lavoro, direttamente dal proprio smartphone.Credo molto nelle relazioni umane: accoglienza e gentilezza per me sono valori fondamentali.Ufficio – Via della Romita, 73 – 59100 Prato (PO) |
![]() |